CASSAZIONE CIVILE 2018: Marzo

MARZO

In tema di condominio, per quanto l’attività dell’amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, debba tendenzialmente ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa, rientra nelle competenze dell’assemblea quella di riconoscergli, con una specifica delibera, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un’attività straordinaria, non ravvisando sufficiente il compenso forfettario in precedenza accordato.
Cass. Civ., Sez. 2, 02/03/2018, n. 5014

L’amministratore del condominio, autorizzato a maggioranza dall’assemblea condominiale, è legittimato a costituirsi nel giudizio di opposizione alla stima in conseguenza dell’espropriazione di un bene condominiale. L’assemblea condominiale è infatti organo dotato di competenza decisoria a carattere generale nella gestione dei beni facenti parte del patrimonio comune, e gode della corrispondente potestà deliberativa, a maggioranza, anche in ordine all’assunzione delle liti processuali che li riguardano, dovendo ricorrersi a maggioranze qualificate, oppure all’unanimità dei condomini, solo nei casi previsti dalla legge.
Cass. Civ., Sez. 1, 12/03/2018, ordinanza n. 5900

La questione relativa alla mancata trascrizione in un’apposita nota di una clausola del regolamento di condominio contenente limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, ed alla conseguente inopponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti, non costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto, quanto di un’eccezione in senso lato, sicché il suo rilievo non è subordinato alla tempestiva allegazione della parte interessata, ma rimane ammissibile indipendentemente dalla maturazione delle preclusioni assertive o istruttorie.
Cass. Civ., Sez. 2, 19/03/2018, n. 6769

La delibera di un condominio che disciplini il godimento di un’area esterna alle mura perimetrali dell’edificio, assegnando direttamente i posti macchina sulla stessa insistenti ai condomini, è nulla, qualora la detta area sia rimasta di proprietà del costruttore del fabbricato e gli acquirenti degli immobili, illegittimamente privati del diritto all’uso dell’area pertinente a parcheggio, non abbiano agito per accertare giudizialmente la nullità dei negozi da loro stipulati, nella parte in cui era stata omessa tale inderogabile destinazione, con conseguente loro integrazione “ope legis”.
Cass. Civ., Sez. 2, 30/03/2018, n. 8014