NOVEMBRE
L’art. 1118 c.c., come modificato dalla l. n. 220 del 2012, consente al condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato – di riscaldamento o di raffreddamento – condominiale ove una siffatta condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini, e dell’insussistenza di tali pregiudizi quel condomino deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l’assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi.
Cass. Civ., Sez. 6 – 2, 03/11/2016, n. 22285
L’annullamento della delibera assunta dall’assemblea dei condòmini, derivante dall’omessa convocazione di uno di essi, può ottenersi solo con il tempestivo esperimento di un’azione “ad hoc”, non potendo tale doglianza formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per il pagamento delle spese deliberate dall’assemblea medesima.
Cass. Civ., Sez. 2, 07/11/2016, n. 22573
In tema di condominio negli edifici, le spese del riscaldamento centralizzato sono legittimamente ripartite in base al valore millesimale delle singole unità immobiliari servite, ove manchino sistemi di misurazione del calore erogato in favore di ciascuna di esse, che ne consentano il riparto in proporzione all’uso.
Cass. Civ., Sez. 2, 07/11/2016, n. 22573
Per ritenere sussistente, ex art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe sul dichiarante, che la dichiarazione stessa sia pervenuta all’indirizzo del destinatario, e tale momento, ove la prima sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del secondo (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, e non già con il momento in cui la lettera sia arrivata al recapito in cui non fu consegnata.
Cass. Civ., Sez. 2, 03/11/2016, n.22311
La domanda volta al conseguimento dell’indennità ex art. 1127, comma 4, c.c. fonda su di un debito per responsabilità da atto lecito del proprietario dell’ultimo piano che, realizzando la sopraelevazione, abbia aumentato il proprio diritto sulle parti comuni dell’edificio e, pertanto, non include, neppure implicitamente, la richiesta risarcitoria derivante dalla compromissione statica o architettonica dell’edificio, ovvero dalla diminuzione di aria e luce ai piani sottostanti, azione che origina, al contrario, da fatto illecito di detto proprietario, ex art. 2043 c.c., e della quale la prima suppone, anzi, l’accertata inesistenza dei presupposti.
Cass. Civ., Sez. 2, 15/11/2016, n. 23256
La responsabilità per il crollo di un lastrico solare ad uso esclusivo, determinato da vizi e carenze costruttive dell’immobile, è ascrivibile in via esclusiva, ai sensi dell’art. 2051 c.c., al proprietario ovvero all’usuario esclusivo , in quanto il danno è conseguente a fatti che involgono la sola responsabilità del custode, e non anche la violazione di obblighi di manutenzione gravanti sul condominio.
Cass. Civ., Sez. 2, 21/11/2016, n. 23680