CASSAZIONE CIVILE 2015: Marzo

MARZO

Negli edifici in condominio, le scale con i relativi pianerottoli, che insistano, nella specie, su un ballatoio e servano da accesso al lastrico solare comune, costituiscono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato e rientrano, pertanto, tra le parti che devono presumersi comuni, in forza dell’art. 1117, n. 1 cod. civ., a nulla rilevando che le suddette opere siano state materialmente realizzate da uno solo degli originari comproprietari, valendo tale circostanza solo a giustificare la pretesa dello stesso a vedersi riconoscere dagli altri condomini un contributo per le spese di installazione e manutenzione dei manufatti, e non quale titolo idoneo ad attribuirne la proprietà esclusiva al loro autore.
Cass. Civ. Sez. II, 04/03/2015, n. 4372

In tema di uso della cosa comune, è illegittima l’apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell’edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile pure di sua proprietà ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini.
Cass. Civ. Sez. II, 05/03/2015, n. 4501

La natura condominiale del lastrico solare, affermata dall’art. 1117 cod. civ., può essere esclusa soltanto da uno specifico titolo in forma scritta, essendo irrilevante che il singolo condomino non abbia accesso diretto al lastrico, se questo riveste, anche a beneficio dell’unità immobiliare di quel condomino, la naturale funzione di copertura del fabbricato comune.
Cass. Civ. Sez. II, 05/03/2015, n. 4501

In tema di condominio negli edifici, il consenso dei condomini alle innovazioni delle cose comuni, che possono essere disposte dall’assemblea ai sensi dell’art. 1120 cod. civ., non richiede la forma scritta, non rientrando tra gli atti di cui all’art. 1350 cod. civ.
Cass. Civ. Sez. II, 10/03/2015, n. 4736

La costruzione di un’opera realizzata da un condomino su bene comune non è disciplinata dalle norme in materia di accessione, poiché difetta il presupposto dell’altruità del bene, ma dalle norme in materia di comunione, sicché il comproprietario del fondo, sul quale il primo ha realizzato l’opera, non può agire per il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 936 cod. civ.
Cass. Civ. Sez. VI-II, 11/03/2015, Ordinanza n. 4901

In tema di condominio, non rientra nei poteri dell’assemblea la deliberazione che determini a maggioranza l’ambito dei beni comuni e delle proprietà esclusive, potendo ciascun condomino interessato far valere la conseguente nullità senza essere tenuto all’osservanza del termine di decadenza di cui all’art. 1137 cod. civ.
Cass. Civ. Sez. II, 20/03/2015, n. 5657

L’obbligo, assunto con il contratto di acquisto di un’unità immobiliare di un fabbricato, di rispettare il regolamento di condominio che sarà predisposto dal costruttore non vale a conferire a quest’ultimo il potere di redigere un qualunque regolamento, né può comportare l’approvazione di un regolamento attualmente inesistente, atteso che solo il concreto richiamo nel singolo atto d’acquisto di uno specifico regolamento, già esistente, consente di considerarlo, “per relationem”, parte di tale atto.
Cass. Civ. Sez. II, 20/03/2015, n. 5657

In tema di condominio negli edifici, in ipotesi di controversia tra due soggetti che si affermano titolari di un locale adibito a cantina posto nel sottosuolo del fabbricato, ottenuto abusivamente da uno di essi nell’area sottostante al suo appartamento mediante svuotamento di volume ed asportazione di terreno, deve gradatamente accertarsi innanzitutto se la proprietà di tale locale sia attribuita dal titolo, ovvero sia altrimenti da riconoscersi acquisita per usucapione, o, infine, se esso, per la sua struttura, debba considerarsi non tra le parti comuni dell’edificio di cui all’art. 1117 cod. civ., quanto, piuttosto, destinato ad uso esclusivo, potendosi, del resto, estendere la disciplina prevista dagli artt. 840 e 934 cod. civ. anche ai vani sottostanti al pianterreno dell’edificio condominiale sempre che dal titolo non risulti il contrario.
Cass. Civ. Sez. II, 24/03/2015, n. 5895

In tema di condominio negli edifici, allorché sia assunta nei confronti di un terzo un’obbligazione nell’interesse comune con espressa ripartizione pattizia della spesa in base alle singole unità immobiliari e non alle rispettive quote millesimali, resta validamente derogato il principio dell’attuazione parziaria dei debiti dei condomini, di cui all’art. 1123 cod. civ., poiché, in ogni caso, la deduzione del carattere non solidale dell’obbligazione integra un’eccezione in senso proprio, sicché è inammissibile la sua proposizione per la prima volta in appello.
Cass. Civ. Sez. II, 27/03/2015, n. 6282

Il verbale dell’assemblea di condominio, ai fini della verifica dei “quorum” prescritti dall’art. 1136 cod. civ., deve contenere l’elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l’indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore, e senza che neppur infici l’adottata delibera la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusione dell’assemblea, allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi ed ai condomini effettivamente presenti all’adunanza.
Cass. Civ. Sez. II, 31/03/2015, n. 6552

In tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare che adibisce l’area cortiliva a parcheggio e assegna i singoli posti auto non determina la divisione del bene comune, limitandosi a renderne più ordinato e razionale l’uso paritario, sicché essa non richiede il consenso di tutti i condomini, né attribuisce agli assegnatari il possesso esclusivo della porzione loro assegnata.
Cass. Civ. Sez. II, 31/03/2015, n. 6573