CASSAZIONE CIVILE 2014: Agosto

Il cavedio (o chiostrina, vanella, pozzo luce), cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell´edificio condominiale, essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari (quali bagni, disimpegni, servizi), è sottoposto al regime giuridico del cortile, qualificato bene comune, salvo titolo contrario, dall´art. 1117, n. l, cod. civ., senza che la presunzione di condominialità possa essere vinta dal fatto che al cavedio si acceda solo dall´appartamento di un condomino o dal fatto che costui vi abbia posto manufatti collegati alla sua unità (nella specie, pilozza, scaldabagno, impianto d´illuminazione), in quanto l´utilità particolare che deriva da tali fatti non incide sulla destinazione tipica e normale del bene in favore dell´edificio condominiale.
Cass. Civ., Sez. II, 1/8/2014, n. 17556

In tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell´acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell´art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell´unità immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell´anno.
Cass. Civ., Sez. II, 1/8/2014, n. 17557

In tema di condominio negli edifici, l´art. 1123, secondo comma, cod. civ. si applica per le spese attinenti alle parti e ai servizi che, per loro natura, sono destinati a fornire utilità diverse ai singoli condomini, sicché esso non trova applicazione per la spesa di messa a norma dell´impianto elettrico condominiale, il quale, ai sensi dell´art. 1117, n. 3, cod. civ., in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti i condomini.
Cass. Civ., Sez. II, 12/8/2014, n. 17880

Il condominio risponde, ai sensi dell´art. 2051 cod. civ., dei danni subiti da terzi estranei ed originati da parti comuni dell´edificio, mentre l´amministratore, in quanto tenuto a provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia delle stesse, è soggetto, ai sensi dell´art. 1218 cod. civ., solo all´azione di rivalsa eventualmente esercitata dal condominio per il recupero delle somme che esso abbia versato ai terzi danneggiati.
Cass. Civ., Sez. III, 14/8/2014, n. 17983

In tema di condominio negli edifici, la terrazza a livello, anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell´edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che, dei danni cagionati all´appartamento sottostante per le infiltrazioni d´acqua provenienti dal terrazzo a livello deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo le proporzioni stabilite dall´art. 1126 cod. civ., senza che rilevi la riconducibilità delle infiltrazioni a difetti ricollegabili alle caratteristiche costruttive.
Cass. Civ., Sez. III, 25/8/2014, n. 18164

In caso di spoglio perpetrato da un condomino, che si impossessi del bene condominiale trasformandone l´uso “uti condominus” in uso “uti dominus”, l´”animus spoliandi” non è escluso dalla mancata utilizzazione della cosa comune da parte degli altri condomini, questa essendo una manifestazione delle facoltà comprese nel diritto di proprietà e nel relativo possesso.
Cass. Civ., Sez. II, 26/8/2014, n. 18281