In tema di condominio negli edifici, qualora il rendiconto annuale sia redatto secondo il criterio di cassa, i crediti vantati da un singolo condomino vanno inseriti non nel bilancio relativo al periodo in cui gli stessi siano stati semplicemente avanzati, ma nel consuntivo relativo all’esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento.
Cass. Civ., Sez. II, 4/7/2014, n. 15401
In tema di compravendita di immobili, qualora il contratto preliminare preveda l’obbligo del promissario acquirente di sostenere l’onere delle spese per la redazione delle tabelle millesimali, ancora da ultimare al momento della stipula dell’atto, il promittente venditore è tenuto alla consegna degli elaborati tecnici necessari alla stesura definitiva delle stesse, desumendosi tale obbligo non dall’art. 1477, terzo comma, cod. civ., il quale riguarda i soli documenti che rendano agevole la fruizione della cosa venduta, ma dall’interpretazione secondo buona fede della volontà negoziale, espressione dell’interesse del compratore ad avere a disposizione le tabelle ed a conoscerne l’intero processo formativo al fine di controllare l’esercizio dei poteri dell’assemblea e la corretta ripartizione delle spese condominiali.
Cass. Civ., Sez. II, 4/7/2014, n. 15392
Quando i canoni d’uso previsti per le aree asservite a parcheggio di edificio condominiale siano assimilati a canoni di locazione, sono i proprietari delle stesse a dover sopportare le spese di amministrazione condominiale (compenso per l’amministratore, spese per cartoleria e contabilità, ecc.), in quanto non ricomprese tra quelle che il conduttore deve rimborsare al locatore, il quale, diretto interessato all’attività di amministrazione e relativo mandante, ne sopporta per intero il carico, salvo diversa previsione contrattuale; ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al “fondo di riserva” che – quale accantonamento per eventuali future spese condominiali – risponde all’interesse del condomino (locatore) di accantonare somme che consentano un’adeguata e tempestiva amministrazione del bene.
Cass. Civ., Sez. III, 8/7/2014, n. 15482
In tema di condominio negli edifici, il decreto emesso ai sensi dell’art. 1129, primo comma, cod. civ. ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell’amministratore da parte del tribunale, in sostituzione dell’assemblea che non vi provvede, senza che però muti la posizione dell’amministratore stesso, il quale, benché designato dall’autorità giudiziaria, instaura con i condomini un rapporto di mandato e non riveste la qualità di ausiliario del giudice. Ne consegue che l’amministratore nominato dal tribunale deve rendere conto del suo operato soltanto all’assemblea, e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall’art. 1709 cod. civ. (Fattispecie anteriore alle modifiche dell’art. 1129 cod. civ., operate con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, inapplicabile “ratione temporis”).
Cass. Civ., Sez. II, 22/7/2014, n. 16698
In tema di condominio negli edifici, per l’opponibilità delle servitù reciproche costituite dal regolamento contrattuale, non è sufficiente indicare nella nota di trascrizione il regolamento medesimo, ma, ai sensi degli artt. 2659, primo comma, n. 2, e 2665 cod. civ., occorre indicarne le specifiche clausole limitative.
Cass. Civ., Sez. II, 31/7/2014, n. 17493