CASSAZIONE CIVILE 2014: Giugno

Ai fini dell´applicazione del regime di responsabilità previsto dall´art. 1669 cod. civ., riveste la qualità di costruttore-venditore la cooperativa edilizia che ha assegnato ai soci prenotatari unità immobiliari di un complesso condominiale, realizzandosi, in tal caso, un trasferimento della proprietà a titolo oneroso, nonostante l´equivalenza del corrispettivo al prezzo della costruzione e l´assenza di profitto della cooperativa.
Cass. Civ., Sez. II, 5/6/2014, n. 12675
In tema di condominio negli edifici, affinché la delibera assembleare sia valida, non occorre che l´avviso di convocazione prefiguri lo sviluppo della discussione e il risultato dell´esame dei singoli punti all´ordine del giorno.
Cass. Civ., Sez. II, 10/6/2014, n. 13047
In tema di condominio negli edifici, è invalida la deliberazione dell’assemblea che, all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo, “pro quota”, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 cod. civ.
Cass. Civ., Sez. II, 18/6/2014, n. 13885
In tema di uso della cosa comune, per verificare se l’utilizzo diretto e più intenso da parte di un condomino sia legittimo ex art. 1102 cod. civ. e non alteri il rapporto di equilibrio tra i partecipanti, occorre aver riguardo non tanto alla posizione di coloro che abbiano agito in giudizio a tutela del loro diritto, quanto all’uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione.
Cass. Civ., Sez. VI-II, 23/6/2014, n. 14245
La caratteristica del giudizio di rinvio come giudizio “chiuso”, non solo per l’oggetto, ma anche per i soggetti, non preclude che vi intervengano singoli condomini a sostegno del condominio, rappresentato dall’amministratore, in controversia con altri condomini per la tutela dei diritti della collettività, atteso che i condomini intervenienti non sono terzi rispetto al condominio, ma si identificano con tale parte in giudizio.
Cass. Civ., Sez. II, 30/6/2014, n. 14809