L´indennità prevista dall´art. 1127 cod. civ. è oggetto di un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, sicché non trova applicazione la regola dettata dall´art. 1224 cod. civ. per i debiti di valuta, secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora, essi spettando, invece, dal giorno di ultimazione della sopraelevazione.
Cass. Civ., Sez. II, 7/4/2014, n. 8096
La determinazione dell´indennità prevista dall´art. 1127 cod. civ., nel caso di sopraelevazione di un solo piano, deve essere effettuata assumendo come elemento base del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l´edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, dividendo, poi, il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, e detraendo, infine, dal quoziente cosi ottenuto, la quota che spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione. Nel caso di sopraelevazione di più piani, invece, il quoziente ottenuto dividendo il valore del suolo per il numero complessivo dei piani preesistenti e di quelli di nuova costruzione deve essere moltiplicato per il numero di questi ultimi e l´ammontare dell´indennità è rappresentato dal prodotto cosi ottenuto, diminuito della quota che, tenendo conto del precedente stato di fatto e di diritto, spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione.
Cass. Civ., Sez. II, 7/4/2014, n. 8096
L´amministratore è mandatario del condominio nell´erogazione della spesa per i servizi comuni, sicché egli, qualora sostituisca altri a se stesso nell´esecuzione di tale attività, senza esservi autorizzato dall´assemblea e senza che sia necessario per la natura dell´incarico, risponde dell´operato del sostituto, a norma dell´art. 1717, primo comma, cod. civ., non rilevando che la sostituzione sia conforme a una prassi nota ai condomini, fatto che, di per sé, non esprime la volontà del condominio.
Cass. Civ., Sez. II, 9/4/2014, n. 8339
In tema di condominio negli edifici, l´assemblea può nominare un nuovo amministratore senza avere preventivamente revocato l´amministratore uscente, applicandosi la norma sulla revoca tacita del mandato, di cui all´art. 1724 cod. civ.
Cass. Civ., Sez. II, 18/4/2014, n. 9082
In tema di condominio negli edifici, il condomino assente in assemblea, ma regolarmente convocato, non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all´altrui sfera giuridica, come conferma l´interpretazione evolutiva fondata sull´art. 66 disp. att. cod. civ., modificato dall´art. 20 della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
Cass. Civ., Sez. II, 18/4/2014, n. 9082
La scheda catastale, avendo solo valore indiziario, non è idonea, di per sé, a vincere la presunzione di condominialità sancita dall´art. 1117 cod. civ. (nella specie, per il corridoio di accesso alle cantine, il vano sottoscala e il locale caldaia).
Cass. Civ., Sez. II, 30/4/2014, n. 9523
Il pagamento degli oneri condominiali da parte del proprietario dell´immobile, quale indice univoco e sicuro di comportamento dominicale, se noto al detentore, ne esclude l´”animus rem sibi habendi”, necessario ai fini dell´usucapione.
Cass. Civ., Sez. II, 30/4/2014, n. 9530