In caso di notifica eseguita ai sensi dell´art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., con consegna dell´atto al portiere di un condominio, qualificatosi, nella dichiarazione resa all´ufficiale giudiziario, come “addetto” alla ricezione, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all´incarico di portierato, per superare la presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica non è sufficiente che quest´ultimo provi l´insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il consegnatario ovvero che questi sia alle dipendenze esclusive di un terzo, ma è altresì necessario che dimostri che il medesimo consegnatario non sia addetto ad alcun incarico per conto o nell´interesse del destinatario nell´ambito dello stesso stabile.
Cass. Civ., Sez. VI – III, 5/3/2014, Ordinanza n. 5220
In materia di rapporto di portierato, in favore di un condominio, l´assemblea dei condomini ha il potere di prestare direttamente il proprio consenso, anche per fatti concludenti, alla conclusione di un contratto. Ne consegue che l´instaurazione del rapporto di lavoro subordinato può essere desunta, oltre che da delibere assembleari, anche dalla esplicazione dell´attività lavorativa, dall´occupazione, da parte del lavoratore, dell´appartamento condominiale assegnato, e dall´accettazione della prestazione di lavoro da parte del condominio.
Cass. Civ., Sez. L, 6/3/2014, n. 5297
Il proprietario del piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture (nella specie, finestra e non balcone aggettante) la veduta appiombo, sicché può imporre al vicino di non costruire una veranda, seppur nei limiti del perimetro del sottostante balcone, a meno di tre metri.
Cass. Civ., Sez. VI – II, 27/3/2014, 7269