Alla luce dell´art. 70 disp. att. cod. civ., il regolamento condominiale non può prevedere sanzioni diverse da quelle pecuniarie, ovvero diversamente afflittive, poiché ciò sarebbe in contrasto con i principi generali dell´ordinamento, che non conferiscono al privato, se non eccezionalmente, il diritto di autotutela. (In applicazione dell´anzidetto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato legittima la sanzione regolamentare della rimozione delle autovetture irregolarmente parcheggiate dai condomini nell´area comune).
Cass. Civ., Sez. II, 16/1/2014, n. 820
In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell´art. 1135 cod. civ., l´assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d´interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell´art. 1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni.
Cass. Civ., Sez. II, 16/1/2014, n. 821
In tema di condominio negli edifici, la deliberazione con cui l´assemblea, in mancanza di tabelle millesimali, adotti un criterio provvisorio di ripartizione delle spese tra i condomini, nell´esercizio delle attribuzioni di cui all´art. 1135, nn. 2) e 3), cod. civ., non è nulla, ma solo annullabile, non incidendo comunque sui criteri generali dettati dall´art. 1123 cod. civ., con la conseguenza che la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall´art. 1137 cod. civ.
Cass. Civ., Sez. II, 23/1/2014, n. 1439
In tema di condominio negli edifici, il proprietario dell´appartamento su due livelli, che al piano superiore fruisca del calpestio sul lastrico solare e al piano inferiore goda della funzione di copertura, partecipa alla spesa di rifacimento del lastrico, ai sensi dell´art. 1126 cod. civ., per un terzo quale utente esclusivo del terrazzo e per due terzi in proporzione del valore millesimale dell´unità sita nella colonna sottostante al lastrico.
Cass. Civ., Sez. II, 23/1/2014, n. 1451
In tema di condominio negli edifici, l´amministratore può resistere all´impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell´assemblea, giacché l´esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso.
Cass. Civ., Sez. II, 23/1/2014, n. 1451
In tema di imposta regionale sulle attività produttive, l´esercizio in forma associata dell´attività di amministratore di condominio, sebbene senza dipendenti o collaboratori e, comunque, con beni strumentali di esiguo valore, è circostanza di per sé idonea a far presumere l´esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, nonché dell´intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle rispettive competenze, ovvero della sostituibilità nell´espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio e, conseguentemente, debba essere assoggettato all´IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dalla sola attività dei singoli associati.
Cass. Civ., Sez. II, 27/1/2014, n. 1575