CASSAZIONE CIVILE 2012: Settembre / Dicembre

SETTEMBRE
In tema di condominio negli edifici, ove un condomino, convenuto con azione di riduzione in pristino di uno spazio di proprietà comune, proponga un´eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si configura un´ipotesi di litisconsorzio necessario in relazione ai restanti condomini, sussistente, invece, in caso di domanda riconvenzionale di riconoscimento della proprietà esclusiva del bene, risolvendosi detta eccezione, che pur amplia il “thema decidendum”, in un accertamento “incidenter tantum”, destinato ad esplicare efficacia soltanto fra le parti.

Cass. Civ., Sez. II, 3/9/2012, n. 14765

In tema di condominio negli edifici,ciascun condomino può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune, senza che si renda necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, avendo il diritto di ogni partecipante al condominio per oggetto la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui.

Cass. Civ., Sez. II, 3/9/2012, n. 14765

In ipotesi di perimento totale o parziale dell’edificio in condominio,anche inferiore ai tre quarti del suo valore, ciascun condomino ha il potere di ricostruire le parti comuni del fabbricato, che siano andate distrutte e che siano indispensabili per ripristinare l’esistenza e il godimento del bene di dominio individuale, nell’esercizio non di un diritto di superficie, ma di facoltà inerenti alla proprietà esclusiva ed a quella condominiale, in quanto tali non suscettibili di prescrizione per non uso.

Cass. Civ., Sez. VI – II, 14/9/2912, Ordinanza n. 1 5482

La deliberazione dell’assemblea di condominio, relativa alla ratifica della costituzione nel giudizio di cassazione nonché della proposizione del ricorso incidentale da parte dell’amministratore, operando soltanto per la rispettiva fase del procedimento, non sana la mancanza della preventiva autorizzazione assembleare concernente l’appello formulato dallo stesso amministratore avverso la sentenza di primo grado, con conseguenti nullità della decisione, che su tale gravame si sia pronunciata, e passaggio in giudicato della prima sentenza per difetto di valida impugnazione.

Cass. Civ., Sez. II, 20/9/2012, n. 15838

 

OTTOBRE
In tema di condominio, nel caso di sopraelevazione effettuata dal proprietario dell’ultimo piano che alteri l’aspetto o il decoro architettonico dell’intero immobile, l´azione diretta ad ottenere la “restitutio in integrum”, di cui gli altri condomini sono titolari, a differenza di quella diretta contro una sopraelevazione non consentita dalle condizioni statiche dell’edificio, è soggetta a prescrizione ventennale.
Cass. Civ., Sez. II, 5/10/2012, n. 17035

In tema di condominio negli edifici, le innovazioni di cui all´art. 1120 cod. civ. Non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce l’art. 1102 cod. civ., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l´originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà del condomino in ordine alla migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 cod. civ.
Cass. Civ., Sez. II, 19/10/2012, n. 18052

In tema di condominio negli edifici, atteso che le spese dei lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni deliberati dall’assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell’art. 1123 cod. civ., ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito, che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino.

Cass. Civ., Sez. II, 19/10/2012, n. 18072

In tema di condominio negli edifici, la “prorogatio imperii” dell’amministratore – che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell’interesse del condominio alla continuità dell’amministrazione – si applica in ogni caso in cui il condominio rimanga privo dell’opera dell’amministratore e, quindi, non solo nelle ipotesi di scadenza del termine di cui all’art. 1129, secondo comma, cod. civ. o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina. Ne consegue che l’amministratore condominiale, la cui nomina sia stata dichiarata invalida, continua ad esercitare legittimamente, fino all’avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l’accertamento di detta “prorogatio” rimesso al controllo d’ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in quanto sia inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale.

Cass. Civ., Sez. II, 30/10/2012, n. 18660

Nell’ipotesi di cessione in proprietà ad un terzo del lastrico solare e del diritto di sopraelevazione, effettuata da chi ne era titolare anteriormente alla costituzione del condominio, non solo il lastrico solare rimane escluso dalla presunzione legale di proprietà comune, ma, nel caso di sopraelevazione, il nuovo lastrico rimane di proprietà del titolare del precedente lastrico, indipendentemente dalla proprietà della costruzione. Il diritto di superficie, infatti, salvo che il titolo non ponga limiti di altezza al diritto di sopraelevazione, non si esaurisce con l’erezione della costruzione sul lastrico, né il nuovo lastrico si trasforma in bene condominiale, poiché il titolare della superficie, allorché eleva una nuova costruzione, anche se entra automaticamente nel condominio per le parti comuni ad esso, ha un solo obbligo nei confronti dello stesso, cioè quello di dare un tetto all’edificio, restando, tuttavia, sempre titolare del diritto di sopralzo, che è indipendente dalla proprietà della costruzione.

Cass. Civ., Sez. II, 31/10/2012, n. 18822

NOVEMBRE

L’art. 1127 cod. civ. sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano dell’edificio a tre limiti, dei quali il primo (le condizioni statiche) introduce un divieto assoluto, cui è possibile ovviare soltanto se, con il consenso unanime dei condomini, il proprietario sia autorizzato all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione, mentre gli altri due limiti (il pregiudizio delle linee architettoniche e la diminuzione di aria e di luce) presuppongono l’opposizione facoltativa dei singoli condomini interessati. Ne consegue che le condizioni statiche dell’edificio rappresentano un limite all’esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, e non già l’oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso, limite che si sostanzia nel potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato derivante dalla sopraelevazione, il cui accertamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Cass. Civ., Sez. II, 30/11/2012, n. 21491

In ipotesi di edificio in condominio, tutti i condòmini, e non soltanto quelli che siano proprietari delle porzioni esclusive direttamente prospettanti verso le costruzioni che violano le distanze legali, sono legittimati ad agire per far valere il rispetto delle disposizioni sulle distanze, le quali mirano a salvaguardare i fabbricati considerati nella loro interezza.

Cass. Civ., Sez. II, 30/11/2012, n. 21486