CASSAZIONE CIVILE 2012: Giugno / Agosto

GIUGNO
In tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare di destinazione del cortile condominiale a parcheggio di autovetture dei singoli condomini, in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune, è validamente approvata con la maggioranza prevista dall’art. 1136, quinto comma, cod. civ., non essendo all’uopo necessaria l’unanimità dei consensi, ed è idonea a comportare la modifica delle disposizioni del regolamento di condominio, di natura non contrattuale, relative all’utilizzazione ed ai modi di fruizione delle parti comuni.
Cass. Civ., Sez. II, 15/6/2012, n. 9877
In tema di condominio di edifici, il conduttore di un immobile sito nel fabbricato condominiale può obbligarsi nei confronti del condominio, mediante accordo con lo stesso, a rispettare un regolamento di condominio non impegnativo per il condomino locatore. (Nella specie, la S.C. ha, tuttavia, escluso la configurabilità di detto accordo in presenza di una sottoscrizione unilateralmente apposta dal conduttore sul contratto di compravendita relativo all’unità immobiliare locata e contenente il richiamo al regolamento, non costituendo tale sottoscrizione l’accettazione di una proposta proveniente dal condominio ed a quest’ultimo comunicata).
Cass. Civ., Sez. II, 20/6/2012, n. 10185
Il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità. Ne consegue che non è suscettibile di controllo da parte del giudice, attraverso l’impugnativa di cui all’art. 1137 cod. civ., l’operato dell’assemblea condominiale in relazione alla questione inerente alla mancata apertura di un conto corrente intestato al condominio, su cui depositare da parte dell’amministratore le somme ricevute, attenendo la stessa all’opportunità o alla convenienza dell’adozione delle modalità della gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni.
Cass. Civ., Sez. II, 20/6/2012, n. 10199

LUGLIO
Il trasferimento di proprietà dell’immobile a seguito dell’assegnazione da parte della cooperativa costruttrice, è subordinata al frazionamento del mutuo (art. 229 r.d. 28 aprile 1938 n. 1165), ma non implica l’estinzione del mutuo frazionato, che è condizione per il riscatto dell’immobile e per la costituzione del condominio ordinario.
Cass. Civ., Sez. I,
05/07/2012, n. 11264
L’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale di approvazione di nuove tabelle millesimali, fondata non già sull’errore iniziale delle tabelle originarie o sulla sopravvenuta sproporzione dei valori del prospetto, ma su vizi dell’atto assembleare, va proposta nei confronti dell’amministratore del condominio e non nei confronti dei singoli condomini.
Cass. Civ., Sez. II, 11/7/2012, n. 11757
La delibera assembleare che, in considerazione dell’insufficienza dei posti auto compresi nel garage comune in rapporto al numero dei condomini, preveda il godimento turnario del bene e vieti ai singoli partecipanti di occupare gli spazi ad essi non assegnati, anche se gli aventi diritto non occupino in quel momento l’area di parcheggio loro riservata, non si pone in contrasto con l’art. 1102 cod. civ., ma costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune da parte dell’assemblea. Né la volontà collettiva espressa in assemblea, la quale, preso atto dell’impossibilità del simultaneo godimento in favore di tutti i comproprietari, escluda l’utilizzazione, da parte degli altri condomini, degli spazi adibiti a parcheggio eventualmente lasciati liberi dai soggetti che beneficiano del turno, neppure comporta una violazione dell’art. 1138 cod. civ., in quanto non impedisce il godimento individuale del bene comune, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli condomini, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna, tale da negare l’avvicendamento nel godimento o da indurre all’incertezza del suo avverarsi.
Cass. Civ., Sez. II, 19/7/2012, n. 12485
Il giudicato formatosi all’esito di un processo in cui sia stato parte l’amministratore di un condominio, fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti nel giudizio, atteso che il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini.
Cass. Civ., Sez. III, 24/7/2012, n. 12911
L’art. 2 della legge 9 gennaio 1989 n. 13, recante norme per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, dopo aver previsto la possibilità per l’assemblea condominiale di approvare le innovazioni preordinate a tale scopo con le maggioranze indicate nell’art. 1136, comma secondo e terzo, cod. civ. – così derogando all’art. 1120, comma primo, che richiama il comma quinto dell’art. 1136 e, quindi, le più ampie maggioranze ivi contemplate – dispone tuttavia, al terzo comma, che resta fermo il disposto dell’art. 1120, comma secondo, il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell’utilità, secondo l’originaria costituzione della comunione. Ne deriva che è nulla la delibera, la quale, ancorché adottata a maggioranza al fine indicato (nella specie, relativa all’installazione di un impianto di ascensore nell’interesse comune), sia lesiva dei diritti di un condomino sulle parti di sua proprietà esclusiva, e la relativa nullità è sottratta al termine di impugnazione previsto dall’art. 1137, ultimo comma, cod. civ., potendo essere fatta valere in ogni tempo da chiunque dimostri di averne interesse, ivi compreso il condomino che abbia espresso voto favorevole.
Cass. Civ., Sez. II, 24/7/2012, n. 12930
Nel giudizio di legittimità è inibito alla Corte applicare un principio di diritto di matrice giurisprudenziale favorevole al ricorrente, quando il ricorso non solo non lo abbia invocato, ma anzi si fondi implicitamente sull’assunto della sua inesistenza. (Nella specie, messo in esecuzione il titolo esecutivo da parte del creditore di un condominio nei confronti di alcuni condòmini, questi avevano proposto opposizione all’esecuzione, allegando la pronuncia del titolo giudiziale nei confronti di un “falsus procurator” del condominio: la Corte, al cospetto di tale allegazione, ha reputato “irrilevanti”, e comunque non applicabili d’ufficio, i diversi princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9148 del 2008, secondo cui il condòmino può rispondere solo “pro quota” per le obbligazioni condominiali).
Cass. Civ., Sez. III, 27/7/2012, n. 13374

AGOSTO
Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene.
Cass. Civ., Sez. II, 3/8/2012, n. 14107
In tema di condominio, l’installazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall’art. 907 cod. civ. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell’art. 3, comma secondo, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale.
Cass. Civ., Sez. II, 3/8/2012, n. 14096
In caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l’esistenza di un danno “in re ipsa” subito dal proprietario, sul presupposto dell’utilità normalmente conseguibile nell’esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione “iuris tantum”, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il “dominus” si sia intenzionalmente disinteressato dell’immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva liquidato il danno conseguente all’illegittima occupazione di un’autorimessa di proprietà esclusiva con tubazioni condominiali per l’intero periodo di detta occupazione, senza aver accertato se l’atteggiamento del proprietario, il quale si era accorto soltanto dopo circa un anno della presenza delle tubature, non fosse espressione di un intenzionale disinteresse per l’immobile, tale da indurre a circoscrivere il danno al solo periodo successivo alla scoperta dell’usurpazione).
Cass. Civ., Sez. II, 7/8/2012, n. 14222
In materia di protezione dei dati personali, non costituisce violazione dell’art. 134 del d.lgs. 30 giugno 2006, n. 196 l’installazione di un impianto di videosorveglianza sul fabbricato di un unico proprietario, occupato in parte da una terza persona (nella specie, la nuora assegnataria di porzione dell’immobile, in quanto madre affidataria dei figli minori), con telecamere collocate sul cancello e sul portone d’ingresso, non potendosi assimilare la figura dell’unico proprietario di fabbricato comprendente più unità abitative, concesse in locazione o in comodato, al condominio, in considerazione del tenore letterale dell’art. 5, comma 3, del d. lgs. cit. (quanto ai limiti al trattamento dei dati personali, ove destinati ad una comunicazione sistematica o diffusa) e non essendo consentito il ricorso all’analogia in materie in cui si dispongono restrizioni o sanzioni.
Cass. Civ., Sez. I, 9/8/2012, n. 14346
In tema di condominio negli edifici, la nomina di un nuovo amministratore in sostituzione del precedente dimissionario spiega efficacia nei confronti dei terzi, anche ai fini della rappresentanza processuale dell’ente, dal momento in cui sia adottata la relativa deliberazione dell’assemblea, nelle forme di cui all´art. 1129 cod. civ., senza che abbia rilievo la diversa data in cui sia stato sottoscritto il verbale di consegna della documentazione dal vecchio al nuovo amministratore.
Cass. Civ., Sez. II, 22/8/2012, n. 14599
In tema di condominio, è illegittimo l’uso particolare o più intenso del bene comune, ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., ove si arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio condominiale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto illegittima la realizzazione di alcuni fori di porta o di finestra posti sulle facciate dell’edificio, i quali avevano alterato la simmetria dei fori preesistenti, producendo un risultato esteticamente sgradevole).
Cass. Civ., Sez. II, 22/8/2012, n. 14607