GENNAIO
Le attribuzioni dell’assemblea condominiale riguardano l’intera gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che avviene in modo dinamico e che non potrebbe essere soddisfatta dal modello della autonomia negoziale, in quanto la volontà contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente ad impedire ogni decisione. Rientra dunque nei poteri dell’assemblea quello di disciplinare beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione, anche quando la sistemazione più funzionale del servizio comporta la dismissione o il trasferimento di tali beni. L’assemblea con deliberazione a maggioranza ha quindi il potere di modificare sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia istituito e disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalità di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini. Ne deriva che la volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere l’uso dell’antenna centralizzata per le ricezione di canali televisivi (destinata a servire tutte o più unità immobiliari di proprietà esclusiva e richiedente una attività di impianto a gestione comune), non si pone come contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune.
Cass. Civ., Sez. II, 11/1/2012, Sentenza n. 144
Il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, i quali sono rappresentati dall’amministratore e non costituiscono un’entità diversa da quest’ultimo; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado emessa in un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare sia stata notificata all’amministratore, tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione anche rispetto ai condomini che non erano costituiti nel giudizio di primo grado, né la sentenza d’appello è censurabile per non aver disposto l’integrazione del contraddittorio, non essendo configurabile alcuna ipotesi di litisconsorzio processuale.
Cass. Civ., Sez. VI-II, 11/1/2012, Ordinanza n. 177
In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell’art. 1117, terzo comma, cod. civ., la proprietà dei tubi di scarico dei singoli condomini si estende fino al punto del loro raccordo con l’innesto nella colonna verticale, all’altezza di ciascun piano dell’edificio. Ne consegue che la parte della colonna di scarico che, all’altezza dei singoli piani dell’edificio condominiale, funge da raccordo tra tale colonna e lo scarico dei singoli appartamenti (braga) va qualificato come bene condominiale, proprio in relazione alla sua funzione e in quanto strutturalmente collegata al tratto verticale dello scarico, del quale costituisce parte essenziale.
Cass. Civ., Sez. II, 19/1/2012, Ordinanza n. 778
In tema di condominio di edifici, poiché l’uso delle cose comuni è in funzione del godimento delle parti di proprietà esclusiva, la maggiore o minore comodità di uso, cui fa riferimento l’art. 1119 cod. civ. ai fini della divisibilità delle cose stesse, va valutata, oltre che con riferimento all’originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, considerata nella sua funzionalità piuttosto che nella sua materialità, anche attraverso il raffronto fra le utilità che i singoli condomini ritraevano da esse e le utilità che ne ricaverebbero dopo la divisione. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, con motivazione ritenuta congrua, aveva disposto lo scioglimento del condominio relativamente al giardino circostante l’edificio, alla soffitta ed allo scantinato della casa, e deciso di non procedere, invece, alla divisione della terrazza comune).
Cass. Civ., Sez. II, 23/1/2012, n. 867
Il potere di impugnare le deliberazioni condominiali compete, per il disposto dell’art. 1137 cod.civ., ai titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, anche in caso di locazione dell’immobile, salvo che nella particolare materia dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria, per la quale la decisione e, conseguentemente, la facoltà di ricorrere al giudice, sono attribuite ai conduttori.
Cass. Civ., Sez. II, 23/1/2012, n. 869
FEBBRAIO
L’amministratore del condominio è pienamente legittimato ad agire per ottenere il rilascio di un immobile condominiale, attesa la natura personale dell’azione, essendo il recupero del bene essenziale per l’ulteriore fruizione dello stesso bene da parte di tutti i condomini.
Cass. Civ., Sez. III, 8/2/2012, n. 1768
Qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di usufrutto, l’usufruttuario è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, mentre il nudo proprietario non vi è tenuto, neppure in via sussidiaria o solidale. Peraltro, ove il nudo proprietario agisca nei confronti dell’usufruttuario per il rimborso di spese attinenti ai servizi comuni da lui sostenute, nel relativo giudizio è consentito all’usufruttuario contestare il debito sul rilievo del mancato godimento di tali servizi.
Cass. Civ., Sez. II, 16/2/2012, n. 2236
Tra le cause inerenti le modalità di uso dei servizi e dei beni condominiali, di cui all’art. 7, comma 3, numero 2, cod. proc. civ., rientrano anche quelle promosse nei confronti di coloro che, pur non essendo condòmini, siano comunque legittimati all’uso delle parti comuni del fabbricato condominiale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto passivamente legittimato rispetto alla domanda di accertamento delle modalità d’uso d’un cortile condominiale anche il mero titolare d’una servitù di passaggio).
Cass. Civ., Sez. II, 21/2/2012, n. 2483
In tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un’unità immobiliare del piano attico agisca in giudizio per ottenere l’ordine di rimozione di una canna fumaria posta in aderenza al muro condominiale e a ridosso del suo terrazzo, la liceità dell’opera, realizzata da altro condomino, deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto prevede l’art. 1102 cod. civ., secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non rilevando, viceversa, la disciplina dettata dall’art. 907 cod. civ. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, atteso che la canna fumaria (nella specie, un tubo in metallo) non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto (nella specie, forno di pizzeria).
Cass. Civ., Sez. II, 23/2/2012, n. 2741
In tema di condominio negli edifici, l’art. 1138 cod. civ., il quale stabilisce che, quando il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento per disciplinare l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, pone tale obbligo a carico dei singoli condomini e non già a carico del venditore delle singole unità abitative, che sia anche costruttore dello stabile. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell’escludere la sussistenza in capo alla società venditrice di un obbligo convenzionale di redigere il regolamento condominiale, aveva tuttavia ritenuto che detto obbligo fosse ad essa direttamente imposto dall’art. 1138 cod. civ.).
Cass. Civ., Sez. II, 23/2/2012, n. 2742
E’ inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli artt. 1129 cod. civ. e 64 disp. att. cod. civ., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo. Né tali principi contrastano con l’art. 13 CEDU, il quale, nello stabilire che ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione siano violati ha diritto di presentare un ricorso avanti ad una magistratura nazionale, non implica affatto che gli Stati debbano sempre ed in ogni caso accordare la tutela giurisdizionale fino al livello del rimedio di legittimità, la cui funzione ordinamentale non consiste nel tutelare l'”ius litigatoris”, attribuendo al singolo ulteriori opportunità di verifica delle condizioni di fondatezza della sua pretesa, ma di garantire l'”ius constitutionis”, cioè la nomofilachia e con essa l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale.
Cass. Civ., Sez. VI-II, 27/2/2012, Ordinanza n. 2986
In tema di condominio negli edifici, il divieto, sancito dall’art. 1122 cod. civ., di eseguire, nelle porzioni di proprietà individuale, opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio, comporta una limitazione di fonte legale intrinseca alle singole unità immobiliari, assimilabile ad un’obbligazione “propter rem”, cui corrisponde, dal lato attivo, una situazione giuridica soggettiva che non ha natura di diritto reale di godimento su cosa altrui; ne consegue che non occorre che la domanda diretta ad ottenere la relativa tutela venga trascritta, agli effetti indicati dall’art. 2653 cod. civ. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la necessità della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione in pristino di un’unità abitativa realizzata in uno spazio di proprietà comune, ai fini dell’opponibilità della pronunziata sentenza all’avente causa dell’originario convenuto).
Cass. Civ., Sez. II, 29/2/2012, n. 3123