GIUGNO:
Il condominio non è responsabile, ex art. 2049 c.c., per le lesioni personali dolose causate da un pugno sferrato dal portiere dell’edificio condominiale ad un condomino (o ad un inquilino) in occasione dell’accesso del primo nell’appartamento del soggetto leso per ispezionare tubature ed escludere guasti ai beni comuni o limitare i danni da essi producibili, difettando il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta causativa del danno e le mansioni esercitate, posto che in queste non rientra alcuna ipotesi di coazione fisica sulle persone presenti nell’edificio condominiale, né tali condotte corrispondono, neanche sotto forma di degenerazione ed eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse al loro ordinario espletamento.
Cass. Civ., Sez. 3, 9/06/2016, n. 11816
La domanda di risarcimento del danno subito per il malfunzionamento del servizio televisivo, determinato dalla ristrutturazione di una funivia sovrastante il condominio dell’istante, trova tutela in applicazione dell’art. 2043 c.c., senza che rilevi l’esistenza di una preesistente servitù di
sorpasso dell’area, non vertendosi in una ipotesi di esercizio o di aggravamento della servitù, bensì di
violazione di un diritto soggettivo avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita,
all’informazione.
Cass. Civ., Sez. 3, 10/06/2016, n. 11912
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso
da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di
lavoro subordinato ma anche quando per volontà di un soggetto (committente) un altro (commesso) esplichi
un’attività per suo conto. (Nella specie, è stato ritenuto responsabile ex art. 2049 c.c. un soggetto che per la
consegna di merce presso un condominio si era avvalso di un’impresa di trasporti, il cui dipendente,
conducente di un furgone, aveva determinato un danno ad un bene condominiale durante la consegna della
merce stessa).
Cass. Civ., Sez. 3, 15/06/2016, n. 12283
Le spese necessarie alla conservazione dell’immobile pignorato, cioè indissolubilmente finalizzate al
mantenimento dello stesso in fisica e giuridica esistenza e non meramente conservative della sua integrità
(quali quelle per la manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero per la gestione condominiale), sono
strumentali alla procedura di espropriazione forzata perché intese ad evitarne la chiusura anticipata, sicché
restano incluse nelle spese “per gli atti necessari al processo”, suscettibili, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 115
del 2002, di essere poste in via di anticipazione a carico del creditore procedente e, quindi, rimborsabili come
spese privilegiate ex art. 2770 c.c. a favore del creditore che le abbia anticipate.
Cass. Civ., Sez. 3,22/06/2016, n. 12877
Il condomino può dividere il suo appartamento in più unità ove da ciò non derivi concreto pregiudizio agli altri
condòmini, salva eventuale revisione delle tabelle millesimali; non osta che il regolamento contrattuale del
condominio preveda un certo numero di unità immobiliari, qualora esso non ne vieti la suddivisione.
Cass. Civ.,Sez. 2, 24/06/2016, n. 13184
In tema di condominio negli edifici, il corridoio di accesso alle singole unità immobiliari si presume comune ex
art. 1117, n. 1, c.c., sicché è onere del condomino che ne vanti la proprietà esclusiva indicare il titolo relativo
nell’atto costitutivo del condominio.
Cass. Civ., Sez. 2, 30/06/2016, n. 13450