CASSAZIONE CIVILE 2014: Ottobre

In tema di consorzio di urbanizzazione, atteso il nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e i beni di proprietà esclusiva, il recesso del consorziato diretto alla liberazione dall´obbligo contributivo, in assenza di specifica previsione statutaria, non è disciplinato dall´art. 1104 cod. civ., che consente l´”abbandono liberatorio” nella comunione, bensì dall´art. 1118 cod. civ., che lo vieta nel condominio.
Cass. Civ., Sez. II, 6/10/2014, n. 20989

In tema di condominio negli edifici, per la legittimità dell´innovazione, ai sensi dell´art. 1120, secondo comma, cod. civ., è irrilevante che l´autorità amministrativa abbia autorizzato l´opera, in quanto il rapporto tra la pubblica autorità e il condomino esecutore dell´opera non può incidere negativamente sulle posizioni soggettive degli altri condomini.
Cass. Civ., Sez. II, 6/10/2014, n. 20985

L´autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio, ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., solo quando l´immobile sia divisibile in parti strutturalmente autonome, ciò che è escluso dall´esistenza di interferenze materiali involgenti elementi strutturali essenziali (quali fondazioni, facciata e perimetro).
Cass. Civ., Sez. II, 14/10/2014, n. 21686

In tema di condominio, la fossa settica posta nel sottosuolo dell´edificio, nella quale confluiscono i liquami provenienti dagli scarichi dei sovrastanti appartamenti, rientra tra le parti comuni, in forza della presunzione di condominialità di cui all´art. 1117, n. 1, cod. civ., salvo che il contrario non risulti da un titolo, con la conseguenza che i singoli condomini che utilizzano l´impianto devono contribuire alle relative spese di utilizzazione e manutenzione, e sono tenuti, ai sensi dell´art. 2051 cod. civ., al risarcimento dei danni da esso eventualmente causati agli altri condomini o a terzi.
Cass. Civ., Sez. II, 20/10/2014, n. 22179

La domanda di revisione delle tabelle millesimali, allegate ad un regolamento di condominio avente natura contrattuale, esorbita dall´ambito delle attribuzioni dell´amministratore e va proposta in contraddittorio di tutti i condomini, riguardando la modifica dei diritti riconosciuti ai singoli da tale regolamento.
Cass. Civ., Sez. II, 22/10/2014, n. 22464

In tema di condominio negli edifici, la norma di cui all´art. 1136 cod. civ., secondo la quale tra l´assemblea di prima e di seconda convocazione deve passare almeno un giorno, va intesa non già nel senso che debbano trascorrere ventiquattro ore, ma che la seconda assemblea deve essere tenuta, come minimo, nel giorno successivo.
Cass. Civ., Sez. VI – II, 24/10/2014, Ordinanza n. 22685

Qualora il condomino impugni la deliberazione assembleare lamentando la mancata menzione della regolarità delle convocazioni, la prova che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati incombe sul condominio, non potendosi porre a carico del condomino l´onere di una dimostrazione negativa, quale quella dell´omessa osservanza dell´obbligo di convocare l´universalità dei condomini, trattandosi di elemento costitutivo della validità della delibera.
Cass. Civ., Sez. VI – II, 24/10/2014, Ordinanza n. 22685

In tema di fondo patrimoniale, tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali può avere luogo l´esecuzione forzata ai sensi dell´art. 170 cod. civ., vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari, sicché rientrano in tale ambito anche i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale.
Cass. Civ., Sez. III, 31/10/2014, n. 23163

La controversia che riguardi i limiti di esercizio del diritto del condomino sulla sua proprietà esclusiva, derivanti da una clausola del regolamento condominiale, non rientra tra le cause relative alla misura ed alle modalità d´uso dei servizi di condominio, di competenza del giudice di pace, che attengono alle riduzioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle parti comuni e ai limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione in proporzione alle rispettive quote.
Cass. Civ., Sez. II, 31/10/2014, n. 23297

In caso di immissioni rumorose in danno di un appartamento provenienti dall´impianto termico condominiale ed eccedenti la normale tollerabilità, ai sensi dell´art. 844 cod. civ., sussiste la responsabilità del condominio, ex art. 2043 cod. civ., di risarcire i danni subiti dal proprietario dell´unità immobiliare, senza che assuma rilievo la circostanza che l´impianto sia a norma e mantenuto a regola d´arte, in quanto le immissioni moleste integrano comunque gli estremi di un´attività vietata.
Cass. Civ., Sez. II, 31/10/2014, n. 23283