Il procedimento diretto alla revoca dell´amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 cod. proc. civ., dovendosi escludere, nella disciplina antecedente all´entrata in vigore dell´art. 1129, undicesimo comma, cod. civ., come introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, che queste possano essere ripetibili nel rapporto interno tra il condomino vittorioso che le ha anticipate e il condominio, nei cui confronti pure si producono gli effetti della decisione, in quanto è nel rapporto processuale tra le parti del giudizio che le spese trovano la loro esclusiva regola di riparto
Cass. Civ., Sez. II, 1/9/2014, 18487
Il regolamento condominiale di origine contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare. In quest´ultimo caso, peraltro, per evitare ogni equivoco in una materia atta a incidere sulla proprietà dei singoli condomini, i divieti ed i limiti devono risultare da espressioni chiare, avuto riguardo, più che alla clausola in sé, alle attività e ai correlati pregiudizi che la previsione regolamentare intende impedire, così consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà inerenti allo statuto proprietario corrisponda ad un interesse meritevole di tutela.
Cass. Civ., Sez. VI – II, 11/9/2014, Ordinanza n. 19229
In caso di violazione del termine ragionevole del processo, qualora il giudizio sia stato promosso dal condominio, sebbene a tutela di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini, ma senza che costoro siano stati parte in causa, la legittimazione ad agire per l´equa riparazione spetta esclusivamente al condominio, quale autonomo soggetto giuridico, in persona dell´amministratore, autorizzato dall´assemblea dei condomini.
Cass. Civ., Sezioni Unite, 18/9/2014, n. 19663
Ai fini della configurabilità di un supercondominio, non è indispensabile l´esistenza di beni comuni a più edifici, compresi in una più ampia organizzazione condominiale, ma è sufficiente la presenza di servizi comuni agli stessi, quali, nella specie, i servizi di illuminazione, di rimozione dei rifiuti e di portineria
Cass. Civ., Sez. II, 19/9/2014, n. 19799
In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino ha diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all´assemblea condominiale, e a tale diritto corrisponde l´obbligo dell´amministratore di predisporre un´organizzazione, sia pur minima, che consenta di esercitare lo stesso e di informarne i condomini, sicché, a fronte della richiesta di un singolo condomino di accedere alla predetta documentazione, grava sull´amministratore, ovvero sul condominio che intenda resistere all´impugnazione della delibera assembleare proposta dal condomino dissenziente, l´onere della prova dell´inesigibilità ed incompatibilità della richiesta con le modalità previamente comunicate.
Cass. Civ., Sez. II, 19/9/2014, n. 19799
In tema di condominio negli edifici, non è automaticamente configurabile un uso illegittimo della parte comune costituita dall´area di terreno su cui insiste il fabbricato e posano le fondamenta dell´immobile, in ipotesi di abbassamento del pavimento e del piano di calpestio eseguito da un singolo condomino, dovendosi a tal fine accertare o l´avvenuta alterazione della destinazione del bene, vale a dire della sua funzione di sostegno alla stabilità dell´edificio, o l´idoneità dell´intervento a pregiudicare l´interesse degli altri condomini al pari uso della cosa comune.
Cass. Civ., Sez. II, 22/9/2014, n. 19915