L´appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell´art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in giudizi iniziati prima dell´entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l´atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l´appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.
Cass. Civ., Sezioni Unite, 10/2/2014 n. 2907
In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell´art. 1134 cod. civ. (nel testo applicabile “ratione temporis”), il condomino può ottenere il rimborso della spesa fatta “per la cosa comune”, sostenuta, cioè, in funzione dell´utilità comune, indipendentemente dalla circostanza che la spesa stessa sia stata fatta su cosa comune o di proprietà esclusiva.
Cass. Civ., Sez. II, 12/2/2014, n. 3221
Il condominio si pone, verso i terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l´amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti. Ne consegue che non è idoneo ad estinguere il debito “pro quota” il pagamento eseguito dal condomino direttamente a mani del creditore del condominio, se tale creditore non è munito di titolo esecutivo verso lo stesso singolo partecipante.
Cass. Civ., Sez. VI – II, 17/2/2014, Ordinanza n. 3636
L´amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell´art. 1106 cod. civ., non essendo applicabile analogicamente – per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati – la regola contenuta nel primo comma dell´art. 1131 cod. civ., la quale attribuisce all´amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.
Cass. Civ., Sez. II, 21/2/2014, n. 4209
La figura dell´eccesso di potere nel diritto privato ha la funzione di superare i limiti di un controllo di mera legittimità sulle espressioni di volontà riferibili ad enti collettivi (società o condominii), che potrebbero lasciare prive di tutela situazioni di non consentito predominio della maggioranza nei confronti del singolo; essa presuppone, tuttavia, la sussistenza di un interesse dell´ente collettivo, che sarebbe leso insieme all´interesse del singolo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva escluso il vizio della delibera assembleare, avendo questa privilegiato, nella scelta del conduttore di locali condominiali, le qualità della persona rispetto all´entità del canone).
Cass. Civ., Sez. VI – II, 21/2/2014, Ordinanza n. 4216
In tema di condominio negli edifici, è valida la deliberazione assembleare che autorizza genericamente l´amministratore a “coltivare” la lite con un determinato difensore, essendo rimessa a quest´ultimo la scelta tecnica di modulare le difese, limitandosi a resistere all´altrui ricorso per cassazione ovvero proponendo ricorso incidentale.
Cass. Civ., Sez. II, 24/2/2014, n. 4366
Le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino.
Cass. Civ., Sez. II, 25/2/2014, n. 4489