Nuova legge sul Condominio

Il testo integrale della nuova legge : link
Considerazioni:

Dura lex sed lex.
Codice

Oramai prolificano iniziative svolte , tramite appositi corsi, alla formazione degli amministratori di condominio.
Presumo che siano gli effetti dell’approvazione della riforma del condominio, che, all’articolo 71-bis, dispone che :
“g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.”
Mi domando: ma chi dovrà fare questi corsi ???
Non è stato specificato se deve essere un’associazione riconosciuta o chi potrà rilasciare questi attestati .
Altra anomalia la Costituzione del registro
registri
di anagrafe condominiale (art.1130, n6, c.c.) ” richiedendo ai condomini le informazioni necessarie a tal fine: generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali (es.:usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie) e di diritti personali di godimento (es.: locazione, comodato), comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio; i dati catastali di ciascuna unità immobiliare; “ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza” (come testualmente recita la legge)
Non è dato sapere in cosa incorra l’ Amministratore che non compili il registro di anagrafe condominiale. Dovrebbero essere gli stessi condomini ad evidenziare tale inadempienza.???
Ignoro quale sia la sua utilità, ai fini pratici ,in quanto quei dati richiesti sono, o dovrebbero essere, già di conoscenza dell’amministratore.
Servono per agevolare il compito dell’Amministratore obbligando i condomini a comunicare i dati necessari per non incorrere nell’errore di richiedere le quote condominiali a persone non titolate??? Dubito che sia questo lo scrupolo che il legislatore si sia voluto dare ma penso che a breve si obbligherà l’Amministratore di trasmettere questi elenchi alla ” Agenzia delle Entrate”
Superfluo mi pare l’ “Art. 71-ter. — Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini. ”
Assemblea Penso, infatti,  che l’Assemblea è sempre legittimata nel richiedere all’Amministratore di attivare tutti quei servizi che ritiene opportuni fin tanto che non siano contrari alla legge stessa.
Al momento pare solo una burocratizzazione della gestione del condominio.
La maggiore parte delle disposizioni che il legislatore ha voluto mettere non sono altro che punti già adottati dai professionisti particolarmente attenti: il conto corrente condominiale, l’estrazione delle ricevute dei bilanci la trasparenza degli stessi ed altro.
Mi pare invece meritovole di attenzione, il nuovo articolo 1129 c.c. che  prevede la possibilità per l’amministratore di condominio dimissionario di ricorrere all’Autorità Giudiziaria per la nomina di un amministratore giudiziario, qualora convocata l’assemblea, quest’ultima non delibera sul suo successore. Altra osservazione  può essere fatta sul nuovo art. 63 disp. att. c.c.
La sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n°9148/2008 aveva sancito la parziarietà delle obbligazioni in condominio, laddove il debito maturato dal condominio rientrava in obbligazioni contrattuali. Con la predetta sentenza il condominio non rispondeva più solidalmente in caso di quote non pagate da singoli condomini, bensì il debitore doveva procedere al recupero del proprio credito pro-quota. Oggi il nuovo art. 63 disp. att. c.c. testé recita “ Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può’ ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e’ tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini….”
I creditori, i quali non abbiano ancora ottenuto soddisfazione, qualora intendano agire direttamente per il recupero delle somme vantate nei confronti del condominio, hanno, dal canto loro, il diritto di conoscere i dati dei condomini morosi che l’amministratore, se interpellato, è tenuto a comunicare. In tale evenienza, infatti, i creditori dovranno prima rivalersi nei confronti dei condomini morosi e poi nei confronti degli altri condomini in regola con le quote condominiali, secondo il criterio del «beneficio della preventiva escussione». Pertanto, solo nel caso di infruttuosa escussione dei condomini morosi, i condomini in regola con i pagamenti saranno chiamati a rispondere in virtù della solidarietà passiva.

Pasquale Nettuno